giovedì 23 aprile 2015

Divorzio breve!

Il «divorzio breve» è legge (approvata il 22 aprile 2015) ed entrerà presto in vigore (il 26 maggio 2015). Dopo una lunga gestazione, finalmente si sgombra il campo da buona parte dei malintesi che una cattiva stampa (ma non solo) aveva provocato negli interessati e che recentemente mi avevano spinto a pubblicare un post in cui, tra l'altro, non nascondevo un certo pessimismo che fortunatamente oggi mi trovo a dover ritrattare.

Non si tratta ancora del divorzio diretto (quello che non passa dalla separazione), ma per la legislazione italiana è comunque un passo importante. Non sarà quindi più necessario attendere tre (lunghi) anni per divorziare, ma solo 6 mesi per le procedure consensuali (divorzio congiunto) o 12 mesi per quelle contenziose (divorzio giudiziale). Tanto dovrebbe bastare per consentire una decisione cosciente di una effettiva irreversibilità della crisi matrimoniale.

Gli stessi termini si applicano per le procedure in negoziazione assistita che restano una alternativa comoda ("da salotto" mi verrebbe da dire) e discreta a quella ordinaria in Tribunale.

Se hai bisogno di un preventivo di spesa per un divorzio (o una separazione) breve e non, sia ordinario che in negoziazione assistita, scrivi o telefona in studio.

venerdì 6 febbraio 2015

Il «divorzio breve»: verità e illusioni.

Tra le richieste più frequenti a cui i legali che si occupano di diritto di famiglia si trovano a dover rispondere c'è sicuramente quella del fantomatico «divorzio breve».

In effetti questa procedura, inculcata nell'immaginario popolare da giornalisti più attenti a dare un titolo d'effetto che ai fatti, in realtà... non esiste (almeno per ora). Eppure nel suddetto immaginario quel "breve" caratterizza almeno tre distinte (e ipotetiche) tipologie di divorzio con caratteristiche di consensualità.

Vediamo cosa più o meno consapevolmente si intenderebbe per «divorzio breve»:
1) quello "breve" perché non è necessario che passino i fatidici tre anni dalla separazione;
2) quello "breve" perché diretto, quindi senza bisogno di passare per la separazione (ed i conseguenti tre anni di attesa);
3) quello "breve" perché dal momento in cui lo si chiede passa pochissimo tempo per ottenerlo.

La prima tipologia (potremmo chiamarlo divorzio abbreviato), già da tempo (e guarda caso nel periodo in cui viene celebrato il maggior numero di matrimoni) viene periodicamente rilanciata da molte testate giornalistiche. Ma, almeno fino alla primavera del 2014, si è trattato di iniziative parlamentari mai confluite in un progetto concreto.

Nel maggio 2014 l'iniziativa ha superato il primo ostacolo alla Camera, ed il progetto è attualmente al vaglio del Senato (per dettagli ed evoluzioni si veda qui). Qualche speranza quindi per chi tra un anno o due si troverà suo malgrado ad intraprendere questo percorso.

Per la seconda tipologia (più che breve, potremmo appunto definirlo divorzio diretto), recenti emendamenti al disegno di legge di cui sopra, prendono in considerazione la possibilità di pronunciare direttamente il divorzio in partocolari circostanze (quali, tra le altre, assenza di figli minori, incapaci o economicamente non autosufficienti). Stesse speranze quindi che per il precedente.

La terza tipologia evidenzia quello che di fatto è un falso problema (l'ipotetica lunga durata del procedimento) a cui da qualche mese il legislatore ha posto un preteso rimedio con il divorzio (o la separazione, o la modifica delle condizioni) in negoziazione assistita.

E' pur vero che, anziché attendere pochi mesi l'udienza (in media da due a cinque) nel Tribunale competente, si può fissare un comodo appuntamento dall'avvocato per firmare l'accordo, ma è anche vero che verosimilmente quest'ultimo procedimento può essere più dispendioso; se non altro perché sono necessariamente due i legali coinvolti nella negoziazione, laddove anche un solo legale può occuparsi di un divorzio congiunto.

Concludendo: il divorzio (o separazione) in negoziazione assistita si presta senz'altro a quei casi in cui prevalgono le esigenze di comodità (lo studio di un avvocato vicino a casa potrà essere più comodo da raggiungere rispetto ad un Tribunale e non imporrà data ed orario) o di privacy.

Se l'esigenza primaria è quella di risparmiare denaro più che tempo, basta fare qualche ricerca mirata sul web, evitando accuratamente le para-agenzie di intermediazione che non sono guidate da un avvocato, e magari chiedendo qualche preventivo a chi più ci convince (e, perché no, anche a me) senza farsi abbagliare da tariffe da discount senza prima assicurarsi che si verrà assistiti da un avvocato esperto della materia e non da un improvvisato del diritto.

Chi, dopo quanto detto, ancora brama per il divorzio diretto o abbreviato non potrà far altro che rassegnarsi ad aspettare il decorso dei fatici tre anni dalla separazione, magari tenendo d'occhio, senza troppo illudersi, l'evoluzione del sopra menzionato disegno di legge.

PS: volutamente ometto di commentare il servizio, piuttosto border-line di più o meno improvvisate agenzie che promettono il divorzio breve (anzi diretto) creando artificialmente i presupposti per cui gli interessati possano rivolgersi ad uno stato estero compiacente (almeno in termini di serietà di controlli) per ottenere la pronuncia di divorzio "con un solo viaggio". Il costo sarà quasi sempre ingiustificato in proporzione alla brevità del percorso.

venerdì 5 settembre 2014

Parola d'ordine "degiurisdizionalizzazione". Ma non solo.

Con il Consiglio dei Ministri del 29 agosto inizia a concretizzarsi l'indirizzo del governo nell'affrontare la tanto attesa (e temuta) riforma della Giustizia tra i cui scopi primari vi sarebbe quello di ridurre l'arretrato delle cause civili, notoriamente cospicuo (nei noti 12 punti il Governo si prefiggeva come obbiettivo il dimezzamento dell'arretrato civile). Ancora una volta per mezzo dello strumento del Decreto Legge.

Anche senza commentare il contenuto dello schema, in ambito civilistico meritano comunque una menzione l'introduzione della negoziazione assistita (anche per le separazioni consensuali, i divorzi congiunti e le modifiche delle condizioni degli stessi, ove non vi siano figli minori) e la possibilità per gli avvocati di sentire i testimoni fuori dal processo.

Ciò in qualche modo restituisce un minimo di dignità al ruolo dell'Avvocato, riconoscendogli una centralità ed una competenza che altri recenti sciagurati provvedimenti (non originati dallo stesso Ministro) parevano voler quasi escludere.

Per una visione d'insieme delle probabili novità in campo civile rimando al preciso schema (ovviamente non ufficiale, ma sicuramente attendibile) elaborato dal Dott. Giuseppe Buffone (Giudice presso il Tribunale Civile di Milano) che è possibile visionare e/o scaricare a questo link.

Si avrà modo in seguito e altrove di discutere dei sicuramente opportuni (ma temo insufficienti) accorgimenti finalizzati alla tutela del credito e al contrasto del ritardo nei pagamenti (ulteriore riduzione della facoltà di compensare le spese di lite, ricerche telematiche dei beni da pignorare, estensione dell'applicabilità degli interessi moratori), della riduzione della sospensione feriale a 25 giorni (contro gli attuali 45) e degli altri accorgimenti allo studio.

PS: la degiurisdizionalizzazione potrà per certi versi anche essere una buona cosa, ma sicuramente è un pessimo neologismo.